Art. 1.
(Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36).

      1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, e dalla legge 9 giugno 1999, n. 172, è differito fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.